
In un precedente articolo (clicca QUI se sei interessato/a) è stato introdotto l’argomento dell’indennità di frequenza, un “sussidio” economico finalizzato a sostenere le famiglie con figli aventi difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie dell’età. Nello stesso articolo sono specificati i criteri di inclusione e di esclusione per richiederlo.
Quali sono gli step per richiedere l’indennità di frequenza?
➡️ 1. È necessario il riconoscimento della “minorazione”, attraverso accertamento medico-legale e rilascio del verbale sanitario. Questo punto sarà esplicitato in modo più dettagliato in questo articolo.
➡️ 2. Recarsi dal pediatra (o medico curante del ragazzo) e chiedere di fare la richiesta di indennità di frequenza, in base alla legge 289/90.
Il medico emetterà un certificato medico, trascrivendo la diagnosi con il relativo codice nosografico e lo inoltrerà all’INPS per via telematica. In seguito all’invio del certificato riceverete una stampa di quest ultimo che dovrà essere esibito all’atto della visita. Verrà inoltre generata una ricevuta riportante il numero di certificato da inserito nella domanda.
N.B.: In presenza di una diagnosi di DSA (per saperne di più sull’argomento clicca QUI
), ai fini dell’ottenimento dell’Indennità di Frequenza è necessario barrare la casella Invalidità. Questo non vuol dire che tuo figlio sia un invalido, si tratta di una categoria giuridica che serve esclusivamente come punto di riferimento agli operatori del diritto e ai medici per l’accertamento dei requisiti sanitari al fine di ottenere alcuni benefici e prestazioni economiche. Nella certificazione medica si barra “Invalidità”, in caso di DSA, semplicemente perché nella modulistica INPS non è contemplata alcuna casella relativa all’Indennità di Frequenza.
Si barrerà, invece, la casella Hanticap per ottenere prestazioni e benefici previsti dalla Legge 104/92, cioè in caso di disabilità.
A seguito dell’ottenimento del certificato medico la domanda dovrà essere presentata all’INPS entro 90 giorni.
➡️ 3. Presentare la domanda all’INPS
Una volta ottenuto il certificato medico introduttivo e il numero di certificato, attraverso il servizio dedicato si inoltra online la domanda all’INPS, accedendo all’area riservata con il codice PIN e codice fiscale del minore, seguendo questo percorso sul portale INPS: Servizi on-line–> Servizi per il Cittadino –> Invalidità civile –> Invio domanda di riconoscimento dei requisiti sanitari.
In alternativa si può fare domanda tramite gli enti di patronato, o tramite le associazioni di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS) usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.
➡️ 4. In seguito all’invio della domanda sarà generata una ricevuta di presentazione della domanda, riportante la data di presentazione di quest’ultima, i dati del minore e il numero di protocollo della domanda.
➡️ 5. Presentarsi alla visita medica
Nel giro di 3 mesi verrete chiamati dalla commissione per visita; si tratta di un colloquio di qualche minuto.
Alla visita occorre portare con voi tutta la documentazione del minore (certificato medico elaborato dal pediatra (o medico di famiglia), diagnosi, certificazione, …
In più a questa documentazione può essere aggiunto la documentazione relativa a tutte le spese necessarie, come, potenziamento cognitivo, doposcuola specialistico, programmi compensativi, acquisto del computer e in generale tutto i costi emessi.
Le visite della Commissione Medica sono generalmente brevi; pur prevedendo alcune domande al minore, si basano esclusivamente sulla documentazione in vostro possesso.
➡️ 6. Dopo la visita riceverete, nell’arco di alcune settimane, una raccomandata A/R con l’esito della visita. Il verbale è inoltre inoltrato all’indirizzo PEC, se fornito dall’utente, e resta disponibile nel servizio Cassetta postale online.
In caso di esito positivo è prevista la compilazione e l’invio di documenti per la verifica dei requisiti socio-economici, seguendo questo percorso sul portale INPS: Servizi on-line –> Servizi per il Cittadino –> Invalidità civile –> Invio dati socio-economici e reddituali per la concessione delle prestazioni economiche.
In caso di esito negativo, entro 6 mesi dalla ricezione della raccomandata INPS, si può ricorrere al TAR.
Se sei interessato/a all’argomento, clicca QUI
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Riproduzione Riservata © Copyright Dott.ssa Maria Irno
Gentile Dott.ssa l’anno scorso ho presentato ricorso per il mancato riconoscimento dell’indennità di frequenza per mio figlio , che al momento frequenta la scuola media. A seguito di una valutazione A.S.L. sono emerse difficoltà negli apprendimenti di lettura e calcolo, “in soggetto con quoziente intellettivo limite (qi = 80). A seguito del ricorso mi è stata riconosciuta l’indennità, dal momento che mio figlio è portatore di handicap, ai sensi dell’art. 3 c.1 della legge104/92 .Lei pensa che dovrei/potrei richiedere il sostegno?
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Gentile Signora, innanzitutto la ringrazio per la fiducia e per aver condiviso con noi la sua esperienza. Se suo figlio presenta difficoltà pervasive e persistenti negli apprendimenti scolastici, a fronte di un funzionamento cognitivo basso ma non deficitario ha senz’altro diritto all’indennità di frequenza, sulla base di quanto disposto dalla Legge n. 289/1990 e quindi ha fatto benissimo a presentare ricorso
L’indennità di frequenza ad oggi viene concessa in due casi principali:
1. lo studente presenta un ritardo (una disabilità intellettiva), confermata da difficoltà cognitive che limitano il raggiungimento degli standard di autonomia personale e responsabilità sociale. In questo caso il soggetto ha un QI inferiore a 70.
2. Lo studente presenta delle difficoltà selettive e persistenti negli apprendimenti scolastici, in presenza di un funzionamento cognitivo adeguato o in ogni caso non deficitario, in questo caso siamo in presenza di un Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA). Le difficoltà scolastiche di suo figlio DOVREBBERO essere determinate da una condizione di DSA, quindi avrebbe diritto all’indennità di frequenza grazie alla Legge n. 289/1990. In questo caso quindi la scuola dovrebbe attenersi alla normativa specifica per i DSA (legge 170/2010 e tutti i decreti ministeriali e chiarimenti successivi), stilando un PDP (Piano Didattico Personalizzato). Dico dovrebbero perché è difficile dare una risposta certa senza aver modo di visionare la testistica e la relazione rilasciata a seguito dell’iter valutativo.
Approfitto della sua domanda per ribadire che nella pratiche INPS per l’ottenimento dell’indennità di frequenza in presenza di DSA si barra “Invalidità” solo perché nella modulistica INPS non è contemplata alcuna casella relativa all’Indennità di Frequenza. Si barra invece la casella Hanticap per ottenere prestazioni e benefici previsti dalla Legge 104/92, cioè in caso di disabilità. Da questo punto di vista è il caso che si rivolga presso la sua UONPIA di riferimento o presso uno specialista ambulatoriale per avere informazioni più dettagliate.
Indipendentemente da questo sottolineo l’utilità di effettuare periodicamente valutazioni dello stato degli apprendimenti, ALMENO nel passaggio da un ordine scolastico all’altro, al fine di ottenere informazioni necessarie alla stesura di un PDP (o PEI) il più possibile personalizzato.
Spero di aver almeno in parte risposto alla sua domanda. Non esisti a riscrivere/contattare per altri dubbi o perplessità.
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