INDENNITÀ MENSILE DI FREQUENZA: Che cos’è?

CHE COS’ È?          
L’indennità di frequenza (Legge n. 289/1990) è una prestazione economica, erogata su apposita domanda, finalizzata alla cura, alla riabilitazione, all’inserimento scolastico e sociale dei minori con difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie dell’età, fino al compimento della maggiore età.

REQUISITI
L’indennità di frequenza spetta a chi:

  • ha meno di 18 anni *;
  • ha avuto, a seguito di accertamento sanitario:           
    a. il riconoscimento di difficoltà persistenti a svolgere compiti e le funzioni proprie della minore età; oppure
    b. perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze 500, 1.000 e 2.000 hertz; 
  • ha cittadinanza italiana (o cittadinanza in uno Stato membro dell’Unione Europea, o di uno Stato terzo, purché abbi regolare permesso di soggiorno validità annuale – art. 41, Testo Unico immigrazione); 
  • ha residenza stabile e abituale sul territorio nazionale;        
  • frequenta in maniera continua o periodica centri ambulatoriali, centri diurni anche di tipo semi-residenziale, pubblici o privati, operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico, nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap;
  • frequenta scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado a partire dagli asili nido;
  • frequenta centri di formazione o addestramento professionale pubblici o privati, purché convenzionati, finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti;
  • si trova in stato di bisogno economico.         

* I minori titolari di indennità di frequenza, entro i sei mesi precedenti il raggiungimento della maggiore età, possono presentare domanda ai sensi della Legge 114 del 2014 per il riconoscimento delle prestazioni economiche spettanti ai maggiorenni. Non è obbligatorio presentare il certificato medico.L’INPS procede alla liquidazione in via provvisoria delle prestazioni economiche spettanti al compimento dei 18 anni. La prestazione potrà essere confermata solamente dopo l’esito positivo del successivo accertamento sanitario e della presentazione del modello AP70 per la verifica dei requisiti socio-economici previsti dalla legge.

INCOMPATIBILITÀ
L’indennità di frequenza è incompatibile con:

  • qualsiasi forma di ricovero;
  • qualsiasi altra forma di indennità di cui il bambino è già beneficiario (come l’indennità di accompagnamento o di comunicazione); è ammessa la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole;
  • reddito annuo personale (riferito al minore)  non superiore a € 4.906,72

IMPORTO DELLA INDENNITÀ             
L’indennità viene corrisposta in date mensili, di importo aggiornato annualmente, per tutta la durata della frequenza.    
Per il 2020 l’importo è di € 286,81 mensili. Il limite di reddito personale annuo (riferito al minore) è pari a € 4.906,72.

L’indennità decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda all’INPS. L’indennità viene corrisposta per 9 mesi all’anno, ovvero durante la frequenza scolastica, fino al raggiungimento della maggiore età. Le rate mensili non vengono, quindi, corrisposte a settembre, luglio, agosto, a meno che non si certifichi la frequenza estiva a centri riabilitativi o a corsi convenzionati con l’ASL.

Ogni anno i titolari di indennità mensile di frequenza devono inviare all’INPS (tramite il loro tutore) una dichiarazione periodica relativa alla sussistenza dei requisiti di legge, inoltrando il certificato di frequenza scolastica.

Se sei interessato/a all’argomento clicca QUI per dettagli in merito all’iter per ottenere l’indennità di frequenza.

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Pubblicato da Dott.ssa Maria Irno, Psicologa

Valutazione, Diagnosi e Trattamento dell'età evolutiva e dell'adolescenza; Supporto alla Genitorialità; Potenziamento Cognitivo Doposcuola Specializzato.

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