
In un precedente articolo (clicca QUI se sei interessato/a) sono stati descritti gli step necessari per richiedere l’indennità di frequenza.
Una volta ottenuto il certificato medico (dal pediatra o medico curante del minore), inoltrata online la richiesta all’INPS ed effettuata la visita medica, riceverete (nell’arco di alcune settimane) una raccomandata A/R con l’esito della visita. Il verbale è inoltre inoltrato all’indirizzo PEC, se fornito dall’utente, e resta disponibile nel servizio Cassetta postale online.
In caso di esito negativo, entro 6 mesi dalla ricezione della raccomandata INPS, si può ricorrere al TAR. La procedura del ricorso è cambiata recentemente e, dal 2012, chiunque voglia fare ricorso deve obbligatoriamente effettuare un accertamento tecnico preventivo prima di dare avvio alla causa giudiziaria vera e propria.
In sostanza è necessario recarsi presso il Tribunale di competenza (quello di propria residenza) e presentare l’istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie che legittimano la pretesa fatta valere. Se questo accertamento preventivo non viene effettuato, non si può arrivare davanti al Giudice.
L’accertamento è compiuto da un Consulente Tecnico nominato dal giudice (CTU), alla presenza di un medico legale dell’INPS. La relazione tecnica redatta dal consulente deve essere trasmessa alle parti (cioè all’INPS e al ricorrente). Quest ultimo potrà, a sua volta, avvalersi di un Consulente Tecnico di Parte, CTP), affinché possa esserci un appropriato dialogo con il CTU, su base tecnico-scientifica.
A quel punto, il Giudice, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del Consulente Tecnico dell’Ufficio.
➀ In assenza di contestazione, il Giudice, entro trenta giorni, omologa con decreto l’accertamento del requisito sanitario presentato nella relazione del Consulente Tecnico d’Ufficio. In seguito il decreto è inappellabile, cioè non si possono più presentare ricorsi.
➁ Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del Consulente Tecnico d’Ufficio deve depositare, presso lo stesso Giudice, entro il termine di trenta giorni dalla dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando i motivi della contestazione della relazione del consulente.
Da quel momento può iniziare l’iter con le udienze, e la presentazione delle consulenze di parte. Il giudizio si chiuderà con una sentenza inappellabile.
Il ricorrente è comunque tenuto ad appoggiarsi ad un legale che lo assista e sia presente nella prima udienza ed è inoltre a suo carico l’anticipazione delle spese per la consulenza tecnica.
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